È un modo tecnicamente preciso – annullamento sarebbe il termine abituale in inglese (annulment) e in altre lingue, che è un modo impreciso di parlare in questo contesto – per riferirsi alla sentenza “dichiarativa” di nullità del matrimonio, sentenza che non “annulla” il matrimonio, non lo rende “nullo”, ma semplicemente dichiara che esso non è mai stato valido.

In questo senso “annullamento” è interpretato spesso come sinonimo di “divorzio”, ciò che la Chiesa non può accettare essendo il matrimonio indissolubile. La dichiarazione di nullità del matrimonio è, dunque, la decisione di un tribunale ecclesiastico, secondo cui un matrimonio non era valido sin dall’inizio perché mancava qualche elemento essenziale, come ad esempio il consenso dei contraenti (per simulazione o malattia psichica di una delle parti), o qualunque altro elemento che rende valido il matrimonio. Oltre ai coniugi, partecipa al processo il difensore del vincolo, che mette in evidenza tutti gli elementi contrari alla nullità.

I figli di un matrimonio dichiarato invalido sono comunque considerati dalla Chiesa legittimi.

Il processo può essere ordinario, più breve - di durata breve, quando ci sono fatti o documenti che rendono evidente la nullità – e documentale, quando si presenta un documento che dimostra un impedimento o il difetto della forma legittima.  

Fonti: Motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus” (15/8/2015) e Codice di Diritto canonico, nuovi canoni 1671-1691; Istruzione Dignitas connubii (25/1/2005)