È una libera e ponderata promessa fatta a Dio, che comporta l'obbligo religioso a compierla. Perché il voto sia valido occorre il pieno uso della ragione, senza pressioni esterne o secondi fini dolosi.
Il voto è chiamato pubblico se viene accettato dal legittimo superiore in nome della Chiesa, diversamente è privato. Può essere solenne, quando la Chiesa lo riconosce come tale, o semplice.
Ha carattere personale, vincola cioè soltanto chi lo ha emesseo.
L'autorità competente può sospendere l'obbligo per un tempo determinato, oppure dispensare dal voto privato per giusta causa.
Fonti: Codice di Diritto canonico, cc. 1191-1198