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È il dicastero della Santa Sede che esercita la funzione della Corte suprema della Chiesa, e provvede alla corretta amministrazione della giustizia nella Chiesa.
 
Questo tribunale è composto da cardinali, vescovi e chierici nominati dal Papa; uno di loro è il prefetto, che è assistito da un segretario che modera il tribunale; c'è anche un promotore di giustizia, difensore del vincolo, cancelliere e altri funzionari. I consulenti, anch'essi nominati dal Papa, sono chiamati referendari.
 
Per quanto riguarda il potere giudiziario proprio, questo tribunale giudica le denunce di nullità e le istanze di restituzione in integrum, e gli altri ricorsi contro le sentenze a rotazione; i ricorsi nei casi riguardanti lo status delle persone che la Rota romana rifiuta di ammettere per il riesame; le eccezioni di sospetto e gli altri casi contro i revisori dei conti della Rota romana per atti compiuti nell'esercizio del loro ufficio; e i conflitti di competenza tra tribunali che non sono soggetti alla stessa corte d'appello.
 
In quanto tribunale contenzioso-amministrativo, esso dirime le controversie derivanti da un atto dell'autorità amministrativa ecclesiastica legittimamente adito, nonché le altre controversie amministrative che gli sono state deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia Romana, e i conflitti di competenza tra questi dicasteri.
 
La Segnatura, in virtù della sua autorità amministrativa nella giurisdizione giudiziaria, ha anche il compito di vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia, di estendere la giurisdizione dei tribunali e di incoraggiare e approvare l'istituzione di tribunali sovradiocesani.
 
Non vi è alcun diritto di appello contro il giudizio della Segnatura Apostolica.
 
Fonti: CIC cc. 1445 cc. 1445, 1416, 1629; Cost. Ap. Pastor Bonus Pastor artt. 121-125; Motu proprio "Antiqua ordinatione" e Lex propria (21 giugno 2008) artt. 32-35