La Provincia ecclesiastica è il raggruppamento di varie Chiese particolari, attigue territorialmente, per favorire la collaborazione pastorale e il mutuo aiuto tra i vescovi che le governano.
Viene eretta dall'autorità suprema della Chiesa e ha personalità giuridica ipso iure. Nella provincia esercitano l'autorità il consiglio provinciale e il vescovo che guida l'arcidiocesi, cioè la sede metropolitana. Le province più vicine possono costituire una regione ecclesiastica.
Fonti: Decr. Christus Dominus n. 39-40, Codice diritto canonico cc. 431-436
La Provincia religiosa è il raggruppamento di comunità di un istituto religioso sotto l’autorità di un Padre provinciale. Ha personalità giuridica pubblica.
I criteri per la costituzione di una Provincia religiosa sono quelli territoriali, il numero di religiosi, le strutture per la formazione e le risorse economiche.
Fonti: Codice diritto canonico cc. 620, 621, 625, 634