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È l'atto con cui una persona si consacra liberamente a Dio e assume i consigli evangelici della povertà, della castità e dell'obbedienza facendo voto pubblico secondo la regola e le costituzioni di un istituto approvato dalla Chiesa, sotto l'autorità di un superiore che lo riceve. La professione viene fatta secondo un rito liturgico e la formula propria di ogni istituto.
 
Con la professione religiosa il candidato diventa membro dell'istituto, con i relativi diritti e doveri, e l'impegno di obbedire ai superiori e di osservare le norme del diritto universale e proprio. Da parte sua, l'Istituto fornirà al nuovo membro tutto ciò che è necessario per vivere la vocazione.
 
A seconda del tipo di voto fatto, la professione può essere semplice o solenne, temporanea o perpetua.
 
È temporaneo quello che, dopo essere stato ammesso dal superiore, viene fatto dal candidato al termine del noviziato, per un determinato periodo di tempo stabilito da ciascun istituto - non inferiore a tre anni né superiore a sei, estendibile a nove - per arrivare al discernimento della vocazione. Il candidato deve avere più di diciotto anni e avere l'intenzione di legarsi a vita, essendo stato liberato dagli obblighi amministrativi e finanziari, e farlo senza violenza, paura grave e inganno. Quando ha finito, deve fare la professione perpetua o lasciare l'Istituto, cosa che può fare anche prima, chiedendo la dispensa dai voti.
 
La professione perpetua è l'incorporazione definitiva nell'istituto, con l'intenzione di rimanere a vita; può essere fatta con voto semplice o solenne. Anche se è perpetua, una dispensa può essere richiesta alla Santa Sede per gravi e giusti motivi. I requisiti per questo sono: aver compiuto il diciottesimo anno di età; almeno tre anni di professione temporanea; essere stati ammessi; averlo fatto senza violenza, paura grave o inganno; essere stati ricevuti personalmente dal superiore o da un delegato. Prima di questo, il religioso fa testamento.
 
Fonti: Cost. Ap. Lumen Gentium n. 44; Decr. Perfectae caritatis n. 5; CIC cc. 648, 654-658