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L'ordinariato militare è una circoscrizione ecclesiastica personale, giuridicamente assimilata alla diocesi, eretta per svolgere la missione pastorale tra le persone che appartengono alle forze armate di una nazione, o che sono in relazione con esse.
 
Il Concilio Vaticano II ha confermato l'opportunità di istituire vicariati militari. Il Codice di Diritto Canonico ha rimandato la regolamentazione di questa materia ad una legge speciale, che è la Costituzione Apostolica Spirituali militum curae. Anche i vari ordinariati sono governati da un proprio statuto.
 
Per quanto riguarda la sua natura, si tratta di una circoscrizione delimitata da criteri personali, tipo le prelature personali; esse rientrano nella previsione del Concilio Vaticano II circa l'attenzione a particolari iniziative pastorali. L'ordinario ha un potere proprio e cumulativo con quello del vescovo diocesano. L'Ordinario ha un carattere complementare rispetto alle diocesi, alle quali i fedeli dell'Ordinario non cessano di appartenere.
 
I sacerdoti incardinati nell'ordinario provengono dal proprio seminario o vengono trasferiti da altre circoscrizioni. Possono lavorare anche altri sacerdoti, sia laici che religiosi, che sono stati assegnati dai loro ordinari o superiori. I cappellani militari sono giuridicamente equivalenti ai parroci, con i quali esercitano cumulativamente le loro facoltà.
 
Sono sotto la giurisdizione dell'ordinario i fedeli che sono personale militare, le loro famiglie, i fedeli che esercitano un ufficio permanente affidato dall'ordinario militare e altre persone legate al quartier generale militare (domestici, ecc.).
 
Gli ordinariati militari sono sotto la giurisdizione della Congregazione per i Vescovi o della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, a seconda del luogo in cui sono stabiliti, dopo aver sentito le Conferenze Episcopali interessate.
 
Fonti: Decr. Christus Dominus Dominus n. 43; Decr. Presbyterorum Ordinis n. 10; CIC c. 569; Const. Ap. Spirituali militum curae (23 aprile 1986)