È un dono dato da Gesù Cristo alla Chiesa, che garantisce l'indefettibilità della fede trasmessa dagli Apostoli, con l'aiuto dello Spirito Santo. Essa si basa sulla costituzione divina della Chiesa e sulla permanenza dei suoi elementi essenziali, poiché Cristo l'ha istituita e le ha affidato il deposito della fede, affinché custodisca in modo santo la verità rivelata, la approfondisca, la annunci e la esponga fedelmente a tutti gli uomini.
Si parla di infallibilità nella fede in riferimento al consenso di fede che si basa sulla verità divina: questo è il cosiddetto sensus fidei; e di infallibilità nell'insegnamento, per cui il giudizio e la dottrina della Chiesa è una regola infallibile per proporre e spiegare le cose che devono essere mantenute come contenuto di fede: questa infallibilità è goduta dagli atti del magistero che impegnano la loro autorità al massimo grado, obbligando tutti i fedeli a mantenere una dottrina come definitiva.
L'infallibilità spetta solo a certi soggetti (il Papa, il Collegio episcopale in comunione con il suo Capo, la totalità dei fedeli), in relazione a un oggetto specifico (la fede e la morale e le verità della Rivelazione, il deposito della fede), in certi atti specifici (definizioni ex cathedra dei Papi, definizioni solenni dei concili ecumenici, ecc.
Il magistero implicito infallibile si riferisce ad ogni dottrina implicitamente contenuta nella pratica di fede della Chiesa e confermata dalla testimonianza della Tradizione senza soluzione di continuità, quando deriva dalla Rivelazione o è necessaria per la salvezza eterna. Il consenso costante e universale dei teologi cattolici può servire come criterio sicuro per determinare questo magistero.
L'esplicito magistero infallibile è contenuto negli insegnamenti del Papa e dei vescovi e può essere ordinario o straordinario:
a) Il magistero ordinario è quello abitualmente esercitato dal Papa e dai vescovi in comunione con lui, ed è infallibile quando concordano una sola frase dottrinale da mantenere come definitiva (ad esempio la dottrina dell'Assunzione nel secolo precedente la sua definizione di dogma);
b) il magistero straordinario infallibile riguarda il Papa quando si esprime ex cathedra, il che implica definire - anche se senza una formula solenne - che una dottrina appartiene alla fede o alla morale e deve essere accettata da tutti i fedeli come parte della rivelazione (per esempio, l'Immacolata Concezione di Maria); e al Collegio dei Vescovi riunito in un Concilio ecumenico quando dichiara che una dottrina sulla fede o sulla morale deve essere tenuta come definitiva (per esempio, l'infallibilità del Papa definita dal Concilio Vaticano I). In entrambi i casi ci deve essere un'intenzione da definire e tale intenzione deve essere esplicita.
Fonti: Cost. Ap. Lumen Gentium n. 25; CIC cc. 747-754