L'indulgenza è la remissione davanti a Dio della punizione temporale per i peccati già perdonati per le colpe, che una persona fedele, con il desiderio e l'adempimento di certe condizioni, ottiene attraverso la mediazione della Chiesa, che, come amministratore della redenzione, distribuisce e applica con autorità il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.
L'indulgenza è parziale o plenaria, a seconda che si liberi in parte o in toto dalla punizione temporale dovuta per i peccati. Entrambe possono essere ottenute da qualsiasi fedele - per sé stesso o applicandoli al defunto a suffragio - se è battezzato, non scomunicato, in stato di grazia almeno alla fine delle opere prescritte, e ha l'intenzione generale di ottenerle e di compiere le opere prescritte.
L'indulgenza plenaria, che può essere ottenuta solo una volta al giorno, richiede, oltre a quanto prescritto, la Comunione Eucaristica, la preghiera per il Papa, la confessione sacramentale in quei giorni, e la disposizione ad escludere ogni attaccamento al peccato, anche veniale (se non tutte sono adempiute, l'indulgenza è parziale).
Oltre alla suprema autorità della Chiesa, possono concedere indulgenze solo coloro ai quali la legge riconosce questo potere - il vescovo diocesano e quelli equiparati a lui - o ai quali il Romano Pontefice lo ha concesso.
Nella Santa Sede la Penitenzieria Apostolica è di solito responsabile delle indulgenze.
Fonti: Paolo VI, Costituzione Apostolica sulla Dottrina dell'Indulgentiarum (1 gennaio 1967); Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1471-1479; CIC cc. 992-997; Costituzione Apostolica Pastor Bonus art. 120; Enchiridion indulgentiarum (1999)