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Si tratta di circostanze che rendono impossibile per una persona contrarre un matrimonio valido. L'autorità della Chiesa stabilisce gli impedimenti dichiarando che una circostanza rende nullo un matrimonio per diritto divino, o determinando per legge ecclesiastica altre circostanze che causano lo stesso effetto.
 
Si dividono in impedimenti pubblici, che possono essere provati nel forum esterno, e impedimenti nascosti, che non possono essere provati o che in pratica non sono stati rivelati.
 
L'autorità ecclesiastica competente può dispensare gli impedimenti del diritto ecclesiastico in un caso particolare, nel foro esterno se si tratta di un impedimento pubblico, o nel foro interno, sacramentale o altro.
 
Gli impedimenti sono i seguenti:
a) età: il maschio deve aver compiuto 16 anni e la femmina 14 anni, al fine di garantire un minimo di maturità fisica e psicologica, su questo si può chiedere dispensa;
b) impotenza a compiere l'atto coniugale, se è certo, antecedente e perpetuo; non può essere dispensato. Non deve essere confuso con la sterilità;
c) vincolo: quando un coniuge è legato dal vincolo di un precedente matrimonio; è basato sull'unità, e non è dispensabile;
d) disparità di culto: tra un battezzato nella Chiesa cattolica o ricevuto in essa, e un non battezzato; può essere dispensato a certe condizioni;
e) ordine sacro: una persona ha ricevuto gli ordini; la dispensa è riservata alla Sede Apostolica ed è di solito legata ad una dispensa dagli obblighi del celibato e alla perdita dello stato clericale;
f) voto: colui che è vincolato da un voto pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso; la sua dispensa comporta l'uscita dall'istituto;
g) rapimento: tra il rapitore e la donna rapita, a meno che quest'ultima non lo accetti in libertà; la dispensa potrebbe essere concessa;
h) reato: per l'uccisione del coniuge della controparte o del proprio; la dispensa è riservata alla Sede Apostolica;
i) parentela: consanguineità (linea retta e collaterale fino ai cugini di primo grado, dispensata solo in quest'ultimo caso), affinità (linea retta tra un coniuge e i consanguinei dell'altro), onestà pubblica (per matrimonio invalido con vita in comune o concubinato pubblico e notorio: invalido nella linea retta tra una parte e i consanguinei dell'altra) e parentela legale (per adozione legittima, rende il matrimonio nullo nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale).
 
Fonti: CCC cc. 1073-1094