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È l'insieme degli organi destinati ad esercitare il potere esecutivo nello Stato della Città del Vaticano e - con i limiti che derivano dalla loro specifica condizione giuridica - nelle aree extraterritoriali ed esenti da vincoli, espropriazioni e tasse.
La struttura del governo e le sue funzioni sono:
a) il Presidente, che è cardinale, titolare del potere esecutivo, coadiuvato da un Segretario Generale - che regola l'attività amministrativa e coordina i vari organi - e da un Sottosegretario Generale - che, tra l'altro, è responsabile dei verbali e della corrispondenza, nonché della raccolta delle leggi - al quale il Presidente può delegare l'esercizio di determinate funzioni. Il Presidente pubblica il regolamento di organizzazione generale dello Stato, definisce gli obiettivi dell'amministrazione e opera di conseguenza, sentite le parti interessate. Nelle questioni di maggiore importanza, agisce d'intesa con la Segreteria di Stato;
b) la Segreteria Generale;
c) il Consiglio di Amministrazione, che ha competenza consultiva e cooperativa con il Presidente;
d) Organi ausiliari: Commissione disciplinare; Commissione per il personale; Commissione per i problemi monetari; Commissione per la selezione del personale laico;
e) Sede: Ufficio del personale; Ufficio legale;
f) Organi operativi del Governo (le cosiddette Direzioni): Direzione delle Infrastrutture e dei Servizi; Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informativi; Direzione dell'Economia; Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile; Direzione della Sanità e dell'Igiene; Direzione dei Musei e dei Beni Culturali; Direzione delle Ville Pontificie.
g) la Specola Vaticana, un organismo scientifico che si occupa di ricerca astronomica.
 
Fonti: Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano (25 novembre 1988. Entrata in vigore il 7 giugno 1989)