È la capacità di realizzare determinati atti o determinate funzioni ecclesiastiche, conferita dal diritto o da un superiore. In alcuni casi un sacerdote può essere privato della facoltà di compiere atti quali ascoltare confessioni o predicare durante la liturgia.
Ci sono facoltà giurisdizionali, che attribuiscono la giurisdizione per poter compiere validamente un atto, come la facoltà di dispensare; e facoltà non giurisdizionali, che danno la possibilità di compiere un atto di cui si ha il potere ma il cui esercizio è limitato dalla legge, come la facoltà di predicare.
Le facoltà si dividono anche in generali, relativi alla diversità di casi non regolamentati, e ad actum, concesse per uno o più casi concreti.
Le cosiddette facoltà abituali fanno parte delle generali ma con proprie caratteristiche, e regolamentano le prescrizioni della potestà delegata.
Si parla a volte di facoltà ministeriali facendo riferimento a quelle che consentono l'amministrazione dei sacramenti.
Fonti: Codice diritto cnonico, c. 132