È la negazione ostinata, da parte di un battezzato, di una verità da credere con fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa.
Perché sia eresia, deve essere un giudizio che neghi consapevolmente e volontariamente l'assenso dato in precedenza. L'ostinazione indica la persistenza nella posizione sbagliata e l'attaccamento deliberato ad essa, nonostante gli avvertimenti e gli inviti a ritornare all'integrità del credo. Perché il dubbio sia eresia deve essere affermato da un atto positivo della volontà, da un ragionamento che contraddice o considera inaccettabile qualche dottrina della Chiesa; questo dubbio non è la stessa cosa dell'ignoranza supina, o la mera sospensione del giudizio mentre si cercano le ragioni.
L'oggetto dell'eresia è il deposito della fede affidato alla Chiesa: tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa dalla tradizione, che, peraltro, viene proposto come rivelato da Dio attraverso il magistero solenne della Chiesa, o attraverso il suo magistero ordinario e universale, e deve quindi essere creduto con l'assenso della fede teologica.
L'eresia è considerata un crimine contro la religione e l'unità della Chiesa quando sono presenti gli elementi oggettivi e soggettivi che la costituiscono. La pena per essa è la scomunica latae sententiae, che può poi essere resa pubblica, insieme alla rimozione dall'ufficio ecclesiastico.
Oltre alle sanzioni penali, l'eresia comporta per i sacri ministri la commissione di irregolarità, per i religiosi l'espulsione dall'istituto, e per i fedeli l'impossibilità di ricoprire cariche ecclesiastiche, di essere padrini o di far parte di associazioni pubbliche, e persino il rifiuto delle esequie ecclesiastiche.
La Congregazione per la Dottrina della Fede è il dicastero competente della Santa Sede per questo crimine.
L'eresia si differenzia dall'apostasia in quanto la prima è un parziale rifiuto della fede cristiana proposta dalla Chiesa, mentre nell'apostasia il rifiuto è totale.
Fonti: CCC cc. 749-751, 1041,2, 1323, 1324, 1330, 1364; Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede (29-VI-1998); Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica (13-III-2006); Normae de gravioribus delictis (15-VII-2010)