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Il collegio dei vescovi succede al collegio apostolico nel magistero e nel regime pastorale, insieme al suo capo, il Romano Pontefice, e mai senza di esso; esercita supremo e pieno potere su tutta la Chiesa.
La consacrazione episcopale conferisce la pienezza del sacramento dell'Ordine e gli uffici di santificazione, di insegnamento e di governo, che vengono esercitati in comunione gerarchica con il Romano Pontefice e con i membri del collegio. Pertanto, uno è costituito membro del collegio per consacrazione episcopale e per comunione gerarchica con il capo e i membri.
Il potere supremo del collegio dei vescovi è esercitato in modo solenne dal Concilio ecumenico e dai vescovi dispersi in tutto il mondo in unione con il Papa, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo.
La collegialità si manifesta anche nell'affetto collegiale tra i Vescovi, che porta a un senso di responsabilità episcopale al di là della propria Chiesa particolare.
 
Fonti: Cost. Lumen Gentium n. 18-23; Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 880-896; Lettera Communionis Notio (28 maggio 1992); CIC cc. 330, 336-341; CCEO cc. 49-54; Apost. Apostolos suos (21 maggio 1998); Direttorio Apostolorum succesores (22 luglio 2004)