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È un laico al quale viene affidato il compito di collaborare al servizio dell'altare. La Conferenza episcopale stabilisce le condizioni per esercitare stabilmente questo ministero.
 
L'accolito assiste il sacerdote e il diacono in compiti come la preparazione dei vasi sacri e simili. In determinate circostanze di necessità, può amministrare la Comunione come ministro straordinario.
 
Questo ministero laicale è conferito da un vero e proprio rito liturgico.
 
È un ufficio ecclesiastico che non dà diritto ad essere sostenuto o remunerato dalla Chiesa.
 
Altri laici possono collaborare temporaneamente con le funzioni di accoliti, a norma di legge. Per entrambi valgono le regole stabilite dalla legge sulla collaborazione dei laici nel sacro ministero.
 
Fonti: CCC c. 230; Motu proprio "Ministeria quaedam" (15-VIII-1972); Istr. Ecclesiae de misterio (15-VIII-1997)